FOCUS
Maxi multa del Giudice Sportivo alla Ternana Calcio
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Como, Genoa, Modena, Pisa, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni e due bottigliette sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
